Benevento, squalifica di oltre 4 mesi per Gori e ammenda per la società: ecco perché

Benevento, squalifica di oltre 4 mesi per Gori e ammenda per la società: ecco perché

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Inibizione per tre mesi a carico di Ferdinando Renzulli, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante del Benevento Calcio, quattro mesi e 15 giorni di squalifica per Piergraziano Gori e 7.000 euro di multa per la società sannita. Questa la sanzione decisa dalla Procura Federale a carico del Benevento Calcio, reo di aver permesso a Piergraziano Gori di svolgere il ruolo di preparatore dei portieri della prima squadra “sebbene non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; nonché per aver fatto ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio”.

Il provvedimento emesso dalla Procura fa riferimento a tredici match della stagione in corso: a partire dal 14 agosto sino allo scorso 6 novembre.

La sanzione, in questa misura, è scaturita dall’accordo tra il Benevento e la Procura Federale, con la società giallorossa che ha fatto esplicita richiesta dell’applicazione della sanzione ex. articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero l’applicazione di una sanzione su richiesta prima del deferimento. Richiesta che ha trovato il consenso della Procura Federale e il beneplacito del Presidente Federale che ha ritenuto di non dover fare osservazioni in merito all’accordo tra le parti.

Nello specifico, a FERDINANDO RENZULLI, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e
legale rappresentante della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., viene imputato di aver impiegato o, comunque, di aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Piergraziano GORI quale allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene lo stesso non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; nonché per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il Sig. Piergraziano GORI facesse ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2021-2022, in occasione delle gare del Campionato professionistico di Serie B (tredici gare), sebbene lo stesso non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di tessera valida per la stagione sportiva in corso.

A PIERGRAZIANO GORI, all’epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto al Settore Tecnico della FIGC e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, viene imputato di aver svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad
allenatore dei portieri; nonché per aver fatto ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2021-2022, in occasione delle gare del Campionato professionistico di Serie B Benevento-Spal del 14 agosto 2021, Benevento-Alessandria del 22 agosto 2021, Parma-Benevento del 29 agosto 2021, Benevento-Lecce del 10 settembre 2021, Ascoli-Benevento del 18 settembre 2021, Benevento-Cittadella del 21 settembre 2021; Como-Benevento del 25 settembre 2021, Benevento-Perugia del 3 ottobre 2021, Cremonese-Benevento
del 17 ottobre 2021, Benevento-Cosenza del 23 ottobre 2021, Crotone-Benevento del 28 ottobre 2021, Benevento–Brescia del 1° novembre 2021 e Benevento–Frosinone del 6 novembre 2021, sebbene non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di
tessera valida per la stagione sportiva in corso.

Il BENEVENTO CALCIO S.r.l., è chiamato a rispondere, invece, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti rispettivamente posti in essere dai Sig.ri RENZULLI Ferdinando e GORI Piergraziano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.