Ceppaloni| Green Park, per il Tribunale la revoca fu “illegittima e non giustificata”

Ceppaloni| Green Park, per il Tribunale la revoca fu “illegittima e non giustificata”

CronacaProvincia
Il Comune è stato condannato al pagamento all’APE IMMOBILIARE delle spese di giudizio, quantificate in 545,00 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi legali.

Accolto il ricorso della “APE IMMOBILIARE” (mandataria dell’Ati): il Tribunale di Benevento ha dichiarato, infatti, illegittima e non giustificata la decisione del Comune di Ceppaloni di revocare (nel marzo del 2021) all’ATI “Open Sky” l’aggiudicazione della gestione del complesso “Green Park”.

Nel contempo, lo stesso Comune è stato condannato al pagamento all’APE IMMOBILIARE delle spese di giudizio, quantificate in 545,00 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi legali.

Nella motivazione della decisione, il Giudice dott. Flavio Cusani, dopo aver ripercorso brevemente tutto l’iter processuale intercorso tra le parti, spiega come si è giunti all’accoglimento della domanda di APE IMMOBILIARE.

“Preliminarmente – si legge nel provvedimento – giova evidenziare che questo giudice condivide quanto motivato e deciso dal Tar Campania con la sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il presente ricorso ha, infatti, ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione della gestione del complesso denominato Green Park, motivata con riferimento alla mancata stipula del contratto come conseguenza della non ancora intervenuta costituzione dell’ATI tra Sky Sporting S.S.D. a r.l. (mandante) e Ape Immobiliare di Calandro Aldo (mandataria), nonché all’omesso versamento dei canoni mensili e delle somme dovute per le utenze.

Il Tar Campania correttamente ha qualificato la concreta fattispecie in esame come un’ipotesi di c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto, che in genere avviene o per fronteggiare situazioni di urgenza o per condivisa mera opportunità a che il rapporto abbia subito inizio. In tali casi, l’instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell’esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva, che deve essere valutata in base agli ordinari canoni che regolano l’adempimento e la risoluzione per inadempimento colpevole di non scarsa importanza.

Del resto, sotto questo profilo, già da tempo è acquisita l’idea che la responsabilità contrattuale discenda dalla violazione della lex contractus, cioè dal complesso delle obbligazioni giuridicamente impegnative, non essendo necessaria la formale stipula di un contratto”.

“Nel caso in esame – spiega il Giudice – l’Amministrazione convenuta ha di fatto receduto dal rapporto negoziale anticipatamente costituito, ritenendo di essere in presenza di inadempimenti gravi giustificativi di una risoluzione del rapporto contrattuale già in esecuzione.

Il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, al di là del nomen iuris ad esso assegnato, è di fatto un provvedimento con il quale il Comune ha inciso sul rapporto contrattuale già in essere, in quanto avviato nell’esecuzione per effetto della consegna della struttura e della gestione del complesso avvenuta in data 18/4/18, nelle more della stipula del contratto.

Ciò precisato – prosegue -, passando alla valutazione dei reciproci inadempimenti delle parti, avvenuti prima della conclusione del contratto di locazione del complesso immobiliare, non vi è dubbio che vadano applicate le sole norme codicistiche che disciplinano la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento (artt. 1453 e seguenti codice civile).

Orbene, dalla documentazione prodotta dall’attrice, emerge che il Comune di Ceppaloni erroneamente sostiene che la scrittura privata autenticata dal Notaio Iannella n. rep. 49323 del 17/07/2017 non può considerarsi idonea per la sottoscrizione del contratto di concessione in locazione.

L’attrice, anche in via stragiudiziale (p.e.c. del 14/04/2021), aveva chiarito che in origine l’associazione tra imprese era intervenuto tra tre soggetti , la APE IMMOBILIARE di Calandro Aldo, la SKY Sporting s.r.l. e l’associazione Sportiva dilettantistica Sky Sporting, ma che l’associazione dilettantistica SKY Sporting ( C.F. 92067270626) nelle more era cessata come da comunicazione di estinzione fatta alla Agenzia delle Entrate e che la SKY SPORTING s.r.l. ( C.F. 01600380628 ), con verbale di assemblea comunicato alla Agenzia delle Entrate in data 29/09/2017, aveva cambiato la sua denominazione da Sky Sporting s.r.l. a SKY SPORTING SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA.

Dunque l’ATI era composta da due soggetti e per l’appunto proprio da quelli partecipanti alla gara di aggiudicazione”.

“Riguardo agli inadempimenti del Comune fatti presenti dall’attrice già in via stragiudiziale – spiega il Giudice – , essi risultano parimenti documentati: in effetti i previsti e concordati allaccio dell’impianto di fotovoltaico e riparazione dell’impianto di tennis non sono mai avvenuti per omissione dell’ente proprietario.

In presenza di tali inadempimenti, non contestati specificamente dal convenuto né in sede di corrispondenza né a mezzo pec che in sede di giudizio, l’attrice ha legittimamente non eseguito le proprie prestazioni, sospendendole ex art.1460 c.c. (eccezione d’inadempimento), norma che per l’appunto dispone che “Nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”.

E la lettera di invito alla sistemazione delle cose con pec del 19/08/2020 era rimasta del tutto senza
alcuna risposta. D’altra parte l’attrice aveva continuato comunque a gestire il complesso sportivo e dovendosi stipulare la convenzione, non solo era rimasta in attesa di una convocazione presso la sede comunale per la stipula (mai giunta) ma aveva invocato i buoni rapporti fino ad allora intercorsi con
l’Amministrazione Comunale, per risolvere le criticità.

Sotto tale profilo, l’inadempimento dell’attrice nel pagamento dei canoni e delle utenze appariva anche di scarsa importanza (art. 1455 c.c.), atteso che il dare/avere poteva ben essere regolato, anche per il passato, in sede di stipula del contratto di concessione in locazione”.