San Giorgio del Sannio| Raccolta differenziata, respinto il ricorso di Igiene Urbana
CronacaProvinciaLa società aveva presentato ricorso contro il Comune per la revoca dell’assegnazione del servizio: il Tar ha dato ragione all’Ente.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto: questa la decisione del TAR della Campania, giudice estensore Anna Abbate, in merito all’azione posta in essere dalla società Igiene Urbana Evolution srl contro il Comune di San Giorgio del Sannio.
I FATTI. La Società ricorrente, Igiene Urbana Evolution srl (prima classificata nella graduatoria finale con punteggio complessivo di 86,713 punti su 100, di cui 66.713 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica), impugnava la Determina del Responsabile del Servizio Gare del Comune di San Giorgio del Sannio, con la quale veniva esclusa per la rilevata anomalia dell’offerta (che “risulta essere non giustificata, non sostenibile ed inattendibile”) per l’affidamento del “PROGETTO DI IGIENE URBANA E
SERVIZIO RR.SS.UU. RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA”.
Igiene Urbana Evolution srl chiedeva, dunque, l’annullamento del provvedimento di revoca dell’assegnazione, con conseguente riammissione alla gara e aggiudicazione della commessa; nonché l’inefficacia dell’eventuale contratto nel contempo intercorso tra l’Ente e altra società ritenuta aggiudicataria.
All’esito del procedimento e tenuto conto delle argomentazioni di parte ricorrente (I.U.E. srl), di parte resistente (il Comune di San Giorgio del Sannio) e dell’azienda contro interessata (assegnataria del servizio in luogo della ricorrente), i giudici del TAR del Lazio, ricordando la legittimità di giudizi discrezionali in tema di congruità e attendibilità dell’offerta in virtù del fatto che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, hanno sottolineato come – ad ogni modo – il contestato giudizio di anomalia dell’offerta della Società ricorrente, emesso all’esito di adeguata istruttoria, risultasse condivisibile e adeguatamente motivato.
In particolare – si legge nel provvedimento -, la valutazione di anomalia dell’offerta della Società ricorrente svolta dalla Stazione Appaltante ha legittimamente investito, nell’ambito di una valutazione globale e complessiva dell’offerta, (anche e, peraltro, correttamente) talune voci di costo (costo della manodopera, in relazione al miglioria proposta del potenziamento del servizio di raccolta rifiuti, costo delle attrezzature, costo degli automezzi, anche in relazione al costo della riqualificazione di 5 automezzi, spese generali) che, unitariamente (e non già isolatamente) considerate, hanno fatto emergere, secondo la valutazione discrezionale della Stazione Appaltante, un quadro globale dei costi dell’appalto non adeguato a garantire la complessiva attendibilità dell’offerta economica, visto anche il ridotto margine di utile (del 3%, pari, su base triennale, ad € 58.771,81) dichiarato dalla stessa ricorrente, nel mentre spettava all’odierna ricorrente fornire concreta prova della congruità delle voci di costo dichiarate.
Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha respinto il ricorso presentato da Igiene Urbana Evolution srl, condannando la stessa società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di San Giorgio del Sannio e in ulteriori euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Cooperativa.