San Nicola Manfredi, Cilento: “Pastrocchi ferragostiani di Vernillo”
PoliticaIl consigliere di minoranza: “Atti inutili e per giunta sembrerebbero “contra legem”: le delibere di Giunta Comunale da salvare in quel di San Nicola Manfredi”.
“Spulciando nella sezione Albo Pretorio del Comune di San Nicola Manfredi, mi imbatto come in un dejà vu nella solita Delibera di Giunta Comunale posticcia, che corre ai ripari rispetto alla validità dei contenuti delle precedenti deliberazioni “n. 5/9 – 7/9 – 29/9 – 7/12 e 24/12/2022 e 31/01 – 07/02 – 20/02 – 27/02 – 10/03 – 14/04 e 02/05/2023” validate dall’attuale amministrazione Vernillo con voto in numero legale in modalità da remoto “Videoconferenza”, il tutto senza Regolamentare tale procedura”.
Esordisce così il consigliere di minoranza al Comune di San Nicola Manfredi, Francesco Cilento.
“Orbene -prosegue Cilento – nel corpo del testo della nuova DGC esattamente la n. N. 114 del del 28-07-2023, avente per oggetto “Approvazione Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale”, a distanza di più di un anno, trovo i vari riferimenti normativi con i quali l’attuale Amministrazione Vernillo promuove la validità dei precedenti atti, nonché l’approvazione di apposito Regolamento che disciplini il funzionamento e lo svolgimento delle adunanze della Giunta Comunale da remoto o in modalità mista, anche mediante l’ utilizzo di una piattaforma dedicata”.
“Nel corpo della Delibera – spiega il consigliere -, si richiama l’articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia). Conoscendo il livello di preparazione di questi egregi signori, faccio le pulci all’art. 73 e per magia cosa trovo? Che tutte le condizioni richiamate per rendere valide le vecchie delibere di GC sono inesatte. Per comprensione l’art.73 del D.L. n. 18 , prevede al “comma 1 e 2”, il seguente testo “comma 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché’ siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché’ adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.
Comma 2.” Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché’ degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”.
Come è facile verificare, la DGC recita invece, con un esemplare copia e incolla il seguente testo integralmente riportato “l’articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), stabiliva che “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità”.
“Tali inesattezze e alterazioni nell’utilizzo della Videoconferenza, rispetto alla normativa dell’epoca e ratificata con la L. 24 aprile 2020, n. 27, si pongono in contrasto con il dettato normativo, che in definitiva sanciva al comma 2 dell’art. 73, che per i soli presidenti degli organi collegiali, nonché enti o organismi del sistema Camerale, si potesse disporre di tale strumento in deroga ad apposito Regolamento, nel mentre al “comma 1”, si demandava al Sindaco o al Presidente del Consiglio, l’obbligo di fissazione di dette modalità di votazione. Stante l’illegittimità dell’atto mi riservo di presentare proposta deliberativa in merito a detto Regolamento, stante anche la possibilità dell’utilizzo dello strumento della videoconferenza anche in periodi non emergenziali.
“Come si può eccepire in quel di San Nicola Manfredi, ci si differenzia sempre, non solo per i rifiuti, ma anche per l’analfabetismo funzionale. Caro Vernillo come lei dice, la calura dà alla testa, ma non all’opposizione, bensì alla maggioranza. Cari cittadini purtroppo il livello di competenza amministrativa è questo, pur nonostante gli esami specialistici che il buon Sindaco Vernillo ha sempre sottolineato di aver sostenuto all’università, ben precisando di averli fatti tutti bene “gli esami”!. In conclusione il dado è stato tratto “Alea iacta est “, conclude Cilento.