Caso scommesse, presentate le motivazioni del TFN sulla squalifica di Pastina e sul proscioglimento di Letizia
Benevento CalcioCalcioQuest’oggi il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le motivazioni in merito alla sentenza del caso calcioscommesse che ha visto coinvolti due tesserati del Benevento e due ex giocatori della Strega.
Il 29 luglio scorso il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (QUI i dettagli) ha prosciolto Letizia e Brignola, squalificando invece Pastina (per 2 anni, con l’aggiunta di 15mila euro d’ammenda) e Forte (per 9 mesi, più 6mila euro).
Di seguito, dunque, uno stralcio delle motivazioni presentate dal TNF in merito alla squalifica di Pastina e al proscioglimento di Letizia, i due attuali tesserati della Strega (QUI l’intera documentazione). Ora, entro sette giorni, le parti o la Procura avranno la possibilità di presentare ricorso davanti alla Corte d’Appello Federale, cosa già comunicata sui social da parte del difensore di Battipaglia.
“Con riferimento alla posizione del Sig. PASTINA, assumono rilievo le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e le conseguenti ammissioni effettuate dal PASTINA anche in sede di audizione personale innanzi alla Procura della FIGC. La difesa del PASTINA contesta, da un lato, l’avvenuta apertura – e l’esistenza – del conto Hill Side intestato a suo nome e, da ultimo, con la memoria difensiva integrativa, anche l’effettuazione delle quattro scommesse in precedenza esplicitamente ammesse, eccependo al riguardo l’utilizzo dell’account a lui intestato da parte di diversi soggetti. La tesi sostenuta non appare,
tuttavia, convincente. Con riferimento alle scommesse effettuate e risultanti sul conto Hill Side, di cui dà ampia contezza la Guardia di Finanza, non appaiono apprezzabili le considerazioni effettuate dal PASTINA che, invero, si è limitato a sostenere di non aver aperto alcun conto presso la cennata piattaforma, ma ha anche aggiunto di non voler sporgere denuncia per la grave violazione che sarebbe avvenuta – qualora il conto fosse stato aperto a sua insaputa ed a suo nome – da soggetti a lui sconosciuti, anche per le gravi conseguenze che tale circostanza può potenzialmente comportare. A tal proposito, poi, come già osservato con riferimento alla posizione del LETIZIA, il deferito in questione si limita ad insinuare un dubbio sui comportamenti di quest’ultimo nel senso che lamenta l’impossessamento di fatto del suo account e la disponibilità di tutte le credenziali necessarie per aprire anche uno o più conti a suo nome, senza tuttavia addebitargli alcun comportamento specifico. Né il Pastina, oltre che lamentare l’intrusione di terzi sui propri conti e la conseguente non imputabilità ad alcuno (ad eccezione delle quattro scommesse dal medesimo ammesse) degli intrusi, ha affermato e neppure dedotto circa la sua estraneità alla effettuazione di scommesse sul calcio. In merito, poi, alla sostenuta inesistenza del conto “Hill Side”, asserzione che la difesa ritiene possa trovare fondamento nelle considerazioni formulate nell’ultima memoria difensiva, questo Tribunale osserva che, invero, la risposta formulata dalla Procura della Repubblica a seguito della richiesta dei tabulati di dettaglio dei conti, si limita a dare contezza dell’invio del solo conto Vincitù ma non esclude l’esistenza dell’altro conto che, come ha fatto correttamente osservare il rappresentante della Procura Federale, è gestito da società avente sede fuori dal territorio italiano. Nel contesto delle circostanze sopra esposte, il Pastina, in particolare, ha negato di aver effettuato le 141 scommesse su partite di calcio risultanti sul suo conto gioco di cui in particolare quelle nei giorni 10 e 11 dicembre 2022, insinuando che le stesse potessero essere state fatte dal Letizia presente in Tribuna durante la partita del 12 dicembre notato (da parenti e amici non indicati nominativamente) “smanettare”, imprecando, sul proprio telefonino. Al riguardo, già si è detto, esaminando la posizione del LETIZIA, che il suo comportamento (giocare imprecando) comporta l’effettuazione di giochi e scommesse “quick games”, consentendo di conoscere immediatamente l’esito della scommessa (laddove per i risultati delle partite di calcio occorre evidentemente attenderne l’esito temporalmente differito). Inoltre, i tempi delle scommesse in esame risultano assolutamente compatibili con le attività sportive del Pastina, risultando compatibili anche gli orari del pranzo e della cena e la mezz’ora successiva all’arrivo allo stadio; laddove assai significativamente l’ultima delle scommesse è delle 14,01; un’ora prima dell’inizio della gara. Circostanza, quest’ultima, inconfutabile e prova certa che quelle scommesse non sono state effettuate dal Letizia (che FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO smanettava e imprecava in tribuna, durante la partita; cioè, dopo le ore 15:00). Venuta così meno l’insinuazione (per vero significativa) in danno del Letizia e in assenza di altra diversa tesi difensiva (che non sia quella generica, come tale insignificante, del “tutti giocavano su tutto”) specifica rispetto a tali scommesse, conclusione da indizi precisi, plurimi e concordanti è che queste scommesse vanno addebitate al Pastina. Ne deriva la piena responsabilità degli illeciti a lui ascritti, non rilevando, in questa sede, fra l’altro, la mancata volontà della Procura Federale di procedere all’accordo ex art.126 CGS FIGC in ragione anche di quanto sostenuto da autorevole indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “Se si è ritenuto che sussista un obbligo deontologico della Procura federale di dare riscontro a una proposta di accordo per la riduzione della sanzione (obbligo la cui mancata osservanza, peraltro, non comporta nullità del deferimento), l’art. 126 C.G.S. non costringe in alcun modo l’Organo requirente ad accettare, formulare una controproposta o respingere motivatamente la proposta di accordo (Corte fed. app., Sez. I, n. 71/2021-2022). Viene in gioco, invece, una valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, con il solo limite ostativo del comma 7 dell’art. 126; apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale” (Corte Federale app., sez. I, 28 giugno 2024, n.134). Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di condividere le richieste della Procura Federale, riconoscendo al deferito l’attenuante conseguente al suo conclamato stato patologico da ludopatia con sanzione finale che si ritiene equa nella misura di anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila) di ammenda“.
“Orbene, dall’esame degli atti acquisiti al procedimento in oggetto, ritiene il Collegio di poter affermare che riguardo alla posizione dei Sigg.ri Gaetano LETIZIA ed Enrico BRIGNOLA non possa essere raggiunta “una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” in quanto non risultano ricorrere quegli “ indizi gravi, precisi e concordanti ” richiesti dalla giurisprudenza endofederale ed esofederale (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 55/2021) per raggiungere lo “standard” probatorio minimo, proprio del processo sportivo. Passando, quindi, a scrutinare, la posizione del Sig. Gaetano LETIZIA, soggetto afflitto da una gravissima forma di ludopatia certificata dalla ASL di Salerno con nota del 17.05.2024 e dallo stesso ammessa in sede di interrogatorio reso il 20.02.2024 al P.M. della Procura della Repubblica di Benevento laddove ha dichiarato di aver perso oltre 1.400.000 euro in vari giochi d’azzardo, dall’esame di quanto in atti il Collegio ritiene di non poter raggiungere alcuna ragionevole certezza che possa portare ad affermare sia pure seguendo gli “standard” probatori minimi di cui si è detto, che il deferito abbia scommesso anche su gare di calcio direttamente o per interposta persona. Premesso che con annotazione del 29.01.2024 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, rispondendo a precisa richiesta formulata dalla Procura Federale, testualmente riferisce: “In relazione a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento, si rappresenta che, allo stato, non vi è evidenza di scommesse effettuate direttamente dal LETIZIA Gaetano, il cui nominativo è stato erroneamente riportato …”, dichiarazione di non poco momento, gli addebiti mossi dalla Procura Federale al LETIZIA dovrebbero trovare fondamento nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Christian Diego PASTINA in sede di audizione innanzi all’Ufficio inquirente in data 9.05.2024, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, e in quelle rilasciate dal Sig. Pasquale Pio Covino innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. In merito il Collegio rileva che né il PASTINA né, tantomeno, il COVINO dichiarano esplicitamente che il LETIZIA ha effettuato, direttamente o loro tramite, scommesse su gare di calcio ma si limitano solamente a sostenere che quest’ultimo usava i conti gioco a loro intestati, che ricaricava periodicamente tramite vari metodi di pagamento, per la propria attività di scommettitore mai negata dallo stesso che anzi ha evidenziato come fosse solito effettuare scommesse su giochi ad esito istantaneo, i cosiddetti “quick games”, usufruendo di numerosi conti gioco intestati a persone di comodo sia al fine di aggirare la normativa sui limiti di plafond, ricaricando carte di debito di diversi soggetti compiacenti, sia i controlli dei suoi familiari. Peraltro il PASTINA, che avrebbe avuto tutto l’interesse ad accusare esplicitamente qualcun altro per le numerose scommesse calcistiche rinvenute sui conti gioco a lui intestati (in tal senso si veda l’annotazione del 22.11.2023 nonché l’annotazione del 12.01.2024 entrambe del NSPV della GdF), nelle dichiarazioni del 9.05.2024 rilasciate alla Procura Federale, mai accusa esplicitamente il LETIZIA ma si limita a insinuare un dubbio sui suoi comportamenti, dapprima dichiarando che in virtù di un rapporto molto stretto fra i due questi aveva tutte le credenziali e i documenti per poter aprire un conto gioco a nome del primo e poi, in merito alla contestazione di aver scommesso su 141 gare di calcio, affermando che le stesse non potevano essere state da lui effettuate perché le date delle giocate, risalenti al 10 e 11 dicembre 2022, combaciavano con la sua convocazione per la disputa della gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il LETIZIA aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, aggiungendo che in tale occasione “… mi veniva riferito dai miei parenti e amici, che Letizia invece di guardare la gara, era impegnato a usare il telefonino … il giorno dopo ho saputo che Letizia durante la gara giocava non so quale piattaforma e su cosa giocava … imprecava sul gioco che stava facendo”. Aggiunge poi il dichiarante “Non sono in grado di dire se Letizia, … e altri, scommettevano sul calcio”. Comunque, in disparte la compatibilità degli orari delle 141 scommesse con la disputa della gara di calcio, di cui si dirà in seguito, quanto dichiarato dal PASTINA non fa che confermare che il LETIZIA era affetto dal vizio del gioco evidenziando, peraltro, quanto da quest’ultimo sempre sostenuto e cioè che era solito cimentarsi in giochi d’azzardo ad esito istantaneo e non in scommesse su gare calcistiche posto che “imprecava sul gioco che stava facendo” e quindi aveva la percezione immediata dell’esito della scommessa, evidentemente negativo, e quindi incompatibile con le scommesse calcistiche che non consentono un riscontro immediato dell’esito. Né a diversa conclusione può giungersi dall’esame delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Pasquale Pio COVINO innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. Questi, dopo aver ricostruito temporalmente i suoi contatti dapprima con il LETIZIA, poi anche con il PASTINA e il BRIGNOLA, ai quali, fra l’altro, prestava la carta Postepay e quella Revolut per poter ricaricare i conti gioco, o anche apriva conti gioco con le proprie credenziali al fine di consentire una maggiore mole di scommesse, riferisce di aver completamente perso il controllo dei propri conti gioco e dei vari account che erano stati ceduti anche ad altri soggetti, che non indica. Dopo aver spiegato che rimetteva le somme relative alle vincite ai vari scommettitori tramite bonifici bancari disposti di volta in volta a favore del beneficiario indicato dal vincitore, in proposito alle numerosissime scommesse su gare di calcio rilevate dalla Guardia di Finanza sui suoi conti, dichiara che quelle di importo minimo erano certamente state fatte da lui stesso mentre quelle di importo più cospicuo non erano a lui addebitabili testualmente riferendo “Io non so direttamente se loro hanno giocato con le mie credenziali sul calcio, dovete controllare l’importo delle giocate, quelle grosse non le ho fatte io”. In tale contesto il COVINO afferma anche “… ho visto che le giocate riguardavano giochi virtuali d’azzardo”, certamente cosa diversa dalle scommesse su gare di calcio che costituiscono eventi reali e non virtuali, e, infine, a precisa domanda, risponde “io non ho certezze di chi fra di loro tre faceva le singole giocate; peraltro accedevano anche contemporaneamente al medesimo account”. Orbene, anche a voler dare pieno credito alle dichiarazioni del COVINO, non esiste, allo stato degli atti, alcun elemento che possa consentire di affermare che le scommesso sugli eventi calcistici che compaiono sui conti gioco intestati allo stesso, di importo cospicuo, siano state fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due su tre. Si consideri, ancora, a proposito della posizione del LETIZIA, ma il ragionamento è valido anche per il BRIGNOLA, che la Procura Federale, pur avendo la possibilità di individuare e di indicare le partite di calcio sulle quali risultano aver scommesso il Sig. Francesco FORTE e il Sig. Christian Diego PASTINA, non avendo la possibilità di fare altrettanto per il LETIZIA e il BRIGNOLA, la cui posizione appare certamente più debole sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità disciplinare, ha optato per contestare a tutti e quattro lo stesso identico capo di incolpazione, assolutamente generico, senza indicazione delle gare sulle quali il singolo avrebbe scommesso, differenziando le posizioni solo per periodi temporali e campionati oggetto di puntate. Ciò perché nei confronti del LETIZIA e del BRIGNOLA non è dato individuare neanche una gara calcistica sulla quale hanno scommesso. Infine, in questo contesto, occorre considerare che la difesa del LETIZIA ha prodotto, unitamente alla memoria depositata prima dell’udienza dell’11.07.2024, le varie movimentazioni sui conti gioco dallo stesso utilizzati per il gioco d’azzardo, intestati a lui medesimo e ai Sigg.ri Davide Dell’Annunziata, Stefano Ferrara, Alessio Letizia e Cosimo Barbato. Analizzando le giocate che compaiono sui singoli tabulati, i cui dati non risultano essere stati contestati dalla Procura Federale, si può riscontrare che tutta l’attività ludopatica del LETIZIA era esercitata sul “quick game” denominato “Aviator” e su qualche altro gioco istantaneo quale “Spaceman”, o “Black Mamba”, o altro. Conclusivamente, su oltre 22.000 puntate o scommesse, non è dato ravvisarne una sola che abbia ad oggetto una gara calcistica con la conseguenza che risulta per nulla credibile l’ipotesi che egli abbia scommesso sul calcio solo e esclusivamente sui conti gioco intestati al COVINO che, sotto il profilo della “schermatura” riguardo alla violazione dell’art. 24 del CGS offriva pari garanzia, se non inferiore, a quella degli altri soggetti, alcuni dei quali familiari. Il Sig. Gaetano LETIZIA va dunque prosciolto dagli addebiti contestatigli. Ad analoga conclusione si deve giungere per il Sig. Enrico BRIGNOLA“.
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