San Nicola Manfredi| Bilancio triennale 2025/2027 e Fondo di Riserva, l’opposizione: “Non poteva essere approvato”

San Nicola Manfredi| Bilancio triennale 2025/2027 e Fondo di Riserva, l’opposizione: “Non poteva essere approvato”

Politica

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviataci dal Capogruppo di Progetto per San Nicola, Angelo Capobianco, nella quale si fa riferimento al bilancio triennale 2025/2027 e al Fondo di Riserva.

I sottoscritti; Angelo Capobianco, Nico Ciampa, Francesco Cilento e Iuliano Pietro assente nella seduta di Consiglio Comunale del 31.12.2024; con riferimento al bilancio 2025/2027, approvato dal Consiglio Comunale in data 31.12.2024, con il voto contrario dei tre consiglieri di opposizione presenti in quanto Iuliano assente che sottoscrive la presente, fanno presente che lo stesso non è conforme alla normativa vigente in materia perché il fondo di riserva, sia di competenza che di cassa, non rispetta gli importi minimi previsti dall’art. 166 del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

I commi 1 e 2-quater dell’art. 166 del D. Lgs 267/2000, testualmente recitano:

Comma 1: 

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.”;

Comma 2-quater: 

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo.”.

Nel BILANCIO DI PREVISIONE – Sezione SPESE – alla MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti – Programma 01 – sono presenti i seguenti dati:

Fondo di riserva 2025 2026 2027
di competenza € 9.687,00 € 12.500,00 € 12.500,00
di cassa € 0,00

Nel parere del REVISORE UNICO DEI CONTI, al punto 8.1 – Fondo di riserva di competenza, si legge:

L’organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto  nella Missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2025 – euro 12.500, 00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

anno 2026 – euro 12.500, 00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

anno 2027 – euro 12.500, 00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall’art. 166 del TUEL ed in quelli previsti dal Regolamento di contabilità.

al punto 8.2 – Fondo di riserva di cassa, si legge:

L’organo di revisione ha verificato che:

  • L’Ente nella Missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 9.687,00.
  • La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166 comma 2 quater del TUEL.”.

L’affermazione del Revisore dei Conti, contenuta al punto 8.2 del suo parere, per quel che riguarda il rispetto dei limiti di cui all’art. 166, comma 2-quater, è falsa.

In sintesi il Revisore, nel suo parere, indica i seguenti importi destinati al fondo di riserva di competenza e di cassa: 

Fondo di riserva 2025 2026 2027
di competenza € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00
di cassa € 9.687,000

che non corrispondono, relativamente all’anno 2025, ai dati inseriti nel bilancio – prospetto spese e relativamente al Fondo di riserva di cassa è inferiore ai limiti minimi di legge.

Tenuto conto dell’art. 166, commi 1 e 2-quater in precedenza citati, gli importi minimi da prevedere in bilancio, sono i seguenti:

2025 2026 2027
Spese correnti € 3.237.870,30 € 2.721.537,40  € 2.761.537,05 
Fondo di riserva di competenza (importo minimo) € 9.713,61 € 8.164,61 € 8.284,61
Spese finali € 36.100.396,16
Fondo di riserva di cassa (importo minimo) € 72.200,79

Risulta con tutta evidenza che: 

  1. il fondo di riserva di competenza riporta un importo, nel prospetto spese del bilancio, inferiore ai minimi di legge e diverso rispetto a quello indicato dal Revisore nel suo parere;
  2. il fondo di riserva di cassa,  nel  prospetto spese del bilancio riporta l’importo ZERO, mentre nel parere del Revisore riporta l’importo di € 9.687,00 in entrambi i casi inferiore rispetto ai limiti minimi di legge.

Per tutto quanto detto, il bilancio approvato dal Consiglio Comunale non rispetta la normativa in materia di Fondo di riserva e, quindi, non poteva essere approvato, per cui si chiede agli organi in indirizzo, ognuno in relazione alle proprie competenze:

  1. di verificare quanto descritto in precedenza e disporre tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali ivi inclusi quelli da adottare nei confronti degli organi/funzionari che hanno operato in violazione alle disposizioni di legge”.