Caso Lumode: la nota del’avv. Luca Coletta
AttualitàBenevento CittàRiceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’avv. Luca Coletta in merito alla questione relativa alla ditta casertana Lumode, quale ditta promotrice del project financing riguardante l’ex campo del Collegio La Salle:
“E dunque, il “luminare” partenopeo, notoriamente consulente di fiducia del primo cittadino – che, a questo punto, non deve nutrire lo stesso sentimento verso l’avvocato del Comune, pagato, e pure molto bene, dai beneventani anche per rendere pareri – ha sciolto ogni dubbio: il project financing riguardante l’ex campo del Collegio La Salle, promosso dalla ditta casertana Lumode e inserito nel pacchetto d’interventi relativo alla riqualificazione urbana del cd. “Bando Periferie “, va definitivamente riposto nel cassetto.
La ragione è, ormai, ben nota: esso prevede un contributo finanziario pubblico di gran lunga eccedente la misura del 49% fissata dalla legge, così come certificato dall’ANAC, sollecitata a intervenire sulla questione da Gabriele Corona, il quale, da “dipendente semplice” del Comune, aveva da subito colto la palese illegittimità e conseguente non fattibilità dell’operazione.
Ciò nonostante, si apprende dalla stampa locale che la ditta promotrice non ha abbandonato il proposito di agire per il risarcimento dei danni e che, in proposito, è in corso una trattativa col Comune, cui partecipa, tanto incredibilmente quanto attivamente, anche il dirigente ai Lavori Pubblici, benché egli sia, al contempo, coordinatore responsabile del Programma Riqualificazione delle Periferie e redattore per conto della stessa società Lumode del progetto di fattibilità originario, come visto errato.
Ad agosto chi scrive espresse, da piccolo legale operante nelle desolate terre beneventane ridotte a colonia delle altre provincie campane, qualche dubbio sulla consistenza della pretesa risarcitoria, evidenziando, in sintesi, la mancanza di un provvedimento finale dell’Amministrazione passibile d’impugnazione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria e, quindi, di una pronunzia che avesse accertato l’illegittimità relativamente alla condotta del Comune, nonché, il diritto al risarcimento del danno, pregiudizio ipotetico a cui, nell’eventualità, avrebbe, comunque, concorso la stessa Lumode a mezzo del suo progettista.
Dubbio divenuto pressante alla luce di un’ulteriore e risolutiva considerazione, invero non dello scrivente ma del Consiglio di Stato, che, nella recentissima sentenza n.8072 del 19 settembre 2022, chiarisce:
<<Nel project financing quand’anche fosse stato non solo individuato il promotore ma anche, ritenuto di pubblico interesse, il progetto dallo stesso presentato, la P.A. non è comunque vincolata a dare corso alla procedura.
La giurisprudenza in materia di progetto di finanza (ad iniziativa privata), in base alla normativa di settore ex art.183, c.15, d.lgs. n.50/2016, ritiene che la prima fase sia “pre-procedimentale”, funzionale alla fattibilità di una data opera ed incentrata sull’interesse pubblico in relazione a tale opera – fase dunque ad elevata discrezionalità – non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine.
Inoltre, quand’anche fosse stato non solo individuato il promotore ma anche, ritenuto di pubblico interesse, il progetto dallo stesso presentato, l’Amministrazione pubblica non sarebbe comunque vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell’interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto.>>
In breve: il promotore, cioè la Lumode, si è assunta il rischio che il progetto non venisse giudicato conforme all’interesse pubblico, dovendosi considerare insito nella posizione del promotore il rischio economico della redazione e mancata realizzazione del progetto presentato, essendo esso assoggettato al potere di verifica di fattibilità dell’amministrazione, con conseguente possibilità di non dar corso all’esecuzione dell’intervento.
Nel caso in questione ciò è ancor più vero dal momento che l’acclarata, irrimediabile illegittimità della procedura elide ogni margine di discrezionalità dell’amministrazione, che è vincolata all’annullamento o revoca della stessa.
Concludendo, l’avvocato Coletta, infine, precisa: “La posizione della ditta casertana non poggia su atti o provvedimenti durevoli e stabilmente attributivi di vantaggi eventualmente indennizzabili o risarcibili. Al Comune non resta perciò che rimuovere, senza remore, i provvedimenti sin qui assunti.