Ponte Valentino, il Tar dichiara inammissibile il ricorso di Luminosa
AttualitàBenevento CittàIl Tar del Lazio ha riconosciuto le ragioni della Provincia e del Consorzio Area sviluppo industriale di Benevento ed ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Società Luminosa Energia srl e dalla Società Bkw Italia spa contro l’annullamento dell’assegnazione di un suolo alla stessa Soc. Luminosa per realizzarvi un impianto di energia elettrica con una centrale a turbogas a “Ponte Valentino” del capoluogo.
Provincia ed Asi, secondo il Tar Lazio, hanno avuto ragione allorché hanno sostenuto in dibattimento che l’atto impugnato dalle Società Luminosa e Bkw «non ha natura provvedimentale lesiva della situazione giuridica della ricorrente, con conseguente inammissibilità del gravame».
Riassumendo i termini della causa, i fatti sono i seguenti.
Il Consorzio Asi aveva concesso il 22 luglio 2002 alla Luminosa l’intera “sub-Area” denominata “Z4” dell’agglomerato industriale “Ponte Valentino” per l’estensione di mq. 170.000 circa. L’impianto, tuttavia, non veniva realizzato e, nel frattempo, scadeva l’efficacia decennale del piano regolatore territoriale del Consorzio ASI Benevento. Il nuovo piano urbanistico comunale (PUC) di Benevento, adottato nel 2011 dal Comune e definitivamente approvato nel 2012 dalla Provincia, attribuiva una nuova disciplina urbanistica all’area che in precedenza corrispondeva alla sub-area Z4
dell’agglomerato industriale di Ponte Valentino (ora classificata quale zona di tipo “E1 – territorio extraurbano oggetto di tutela e valorizzazione mirata di primo grado”, inedificabile). Di conseguenza nel 2009 il Consorzio ASI disponeva il procedimento di revoca della concessione del 2002. E proprio contro tale revoca era stato presentato da Luminosa il ricorso. Ma il TAR Lazio (Sezione Seconda Stralcio), ha dato ragione alla Provincia, difesa dall’Avvocatura Provinciale avv. Giuseppe Marsicano, ed all’Asi difeso dagli avvocati Giuseppe Iannelli ed Enrico Ferranninni, e «definitivamente pronunciando sul ricorso (…) lo dichiara inammissibile».